Sei qui: Home » Motori » Multa invalida se ad elevarla è il vigile fuori orario di servizio

Multa invalida se ad elevarla è il vigile fuori orario di servizio

Il vigile che è fuori dall’orario di servizio può elevare un verbale per una multa? Il tema è piuttosto dibattuto e, nel corso degli anni, ha altresì vissuto diverse vicissitudini. A suggellare l’opinione giurisprudenziale contraria alla possibilità che il vigile fuori orario di servizio possa effettivamente elevare le multe è però l’ordinanza n. 2748/2019 della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso di un conducente, condannato per aver effettuato un sorpasso a velocità eccessiva in prossimità di un’intersezione, a cui era stata elevata una sanzione da un vigile della polizia municipale fuori servizio.

Gli Ermellini hanno così deciso di imbracciare un sentiero già adottato da precedenti sentenze, affermando che a differenza di altre forze di polizia quella municipale ha la qualifica di polizia giudiziaria solamente se in servizio.

Il caso

Il tribunale, esprimendosi su questa fattispecie, ha innanzitutto confermato la pronuncia formulata dal Giudice di pace, andando a rigettare l’opposizione dell’utente della strada contro il verbale con cui la polizia municipale competente gli aveva contestato la violazione dell’art. 148 del Codice della strada.

Il verbale sanzionatorio sanciva infatti che il conducente aveva effettuato un sorpasso a velocità non adeguata in prossimità di una intersezione. Il soccombente ha ricorso in Cassazione contestando principalmente il fatto che il verbale della polizia era stato redatto da un vigile fuori orario di servizio.

Come è andata a finire?

Multa invalida se il vigile è fuori orario di servizio

L’ordinanza n. 2748/2019 sembra concludere la vicenda in favore dell’automobilista. I giudici di Cassazione accoltono infatti il ricorso, sottolineando come il giudice d’appello abbia travisato il contenuto della precedente e nota sentenza della Cassazione n.. 35099/2015, secondo cui:

gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi dell’art. 57 cod. proc. pen. e 5 legge 3 luglio 1986 n. 65, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. I predetti, quindi, possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale purché si trovino nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio.

Ancora prima, i giudici si soffermano sull’impugnata sentenza, contestando il fatto che il tribunale contrapponga la polizia giudiziaria ad altri corpi diversi dalla polizia giudiziaria, tra cui i corpi di polizia municipale, che opererebbero su tutto il territorio nazionale e sarebbero sempre in servizio.

L’affermazione, ancora prima della formulazione del richiamo di c di cui sopra, viene ritenuta palesemente errata per alcuni motivi. Tra i principali, in primo luogo, il fatto che la polizia giudiziaria non viene definita come corpo, bensì come funzione.

Un percorso non lineare

Si noti come l’orientamento giurisprudenziale non sia sempre stato così pacifico nei confronti dell’efficacia presunta della multa elevata da vigile fuori dall’orario di servizio. Anche nei tempi più recenti si sono infatti evolute delle pronunce diverse, pur minoritarie, a conferma di un approccio non sempre coerente.

Si può tuttavia rammentare come sia prevalente, e pronto a “tornare” di moda, l’orientamento di cui ora si è detto, per il quale è possibile “cestinare” (il virgolettato è d’obbligo) le multe che sono inflitte dai vigili in borghese per le violazioni del Codice della strada.

Già con la sentenza n. 5771/2008 la Corte di Cassazione aveva messo nero su bianco il principio secondo cui l’agente che non è in servizio e non indossa la divisa non riveste, in quel frangente, la qualifica di agente di polizia giudiziaria. In questo caso non è dunque tenuto a multare gli automobilisti.

All’epoca la Suprema Corte confermò l’orientamento già emerso fin dal Giudice di pace, che aveva annullato la contravvenzione intuendo il diverso carattere funzionale del vigile in borghese. Un vigile che, si legge nella sentenza, forse colto da “iperattività””, aveva elevato una contravvenzione ad un’automobilista, per poi farla recapitare a casa.

I giudici del palazzaccio ricordarono però già all’epoca che

gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza mediante l’uso di appositi capi di vestiario o dell’uniforme.

Diventa pertanto inutile il ricorso in Cassazione da parte dell’ente comunale, finalizzato a sostenere che, sia che indossi la divisa o meno, sia che sia in orario di lavoro o meno, un agente della polizia municipale è sempre tale.

Lascia un commento

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi