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Sinistri stradali e accertamento del medico legale

Non  tutti i sinistri stradali per essere risarciti richiedono esami strumentali: può infatti essere sufficiente un accertamento del medico, come ricorda la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5820/2019.

Con l’ordinanza sopra accennata, gli Ermellini sono intervenuti sulla questione della risarcibilità delle microlesioni accertate mediante riscontro clinico o visivo, ma non accertati strumentalmente, ricordando come la legge preveda che il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2006 n. 209 è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.

La Suprema Corte interviene peraltro a dirimere due diversi orientamenti sulla materia. In particolare, stando a un primo orientamento, il legislatore con queste norme ha voluto stabilire un chiaro limite legale ai mezzi con cui provare il danno alla persona, nel caso in cui questi abbia prodotto esiti micropermanenti. In tali scenari, infatti, la prova del danno potrebbe essere determinata solamente dalla presenza di un accertamento strumentale (come ad esempio la sottoposizione a un test di imaging, come una radiografia, una risonanza magnetica, una TAC, o altro ancora). Non tutti gli autori sono tuttavia concordi nei confronti di questo orientamento. La critica che viene più frequentemente rivolta è il fatto che un simile orientamento limita il principio del libero convincimento del giudice, obbligandolo di fatto ad escludere dal novero delle prove utilizzabili quelle diverse dalla documentazione clinica.

C’è dunque un secondo orientamento, stando al quale le nuove norme avrebbero introdotto una “soglia di risarcibilità”. In altre parole, l’introduzione delle norme di cui al d.l. Cresci Italia avrebbero introdotto all’interno del nostro ordinamento una franchigia nel caso di danno alla salute determinato da sinistri stradali. Per questo orientamento, dunque, in caso di sinistro stradale, non ogni danno alla persona sarebbe risarcibile, ma soltanto quello di intensità tale da poter essere strumentalmente accertato.

Evidentemente, essendo ben lungi dalla piena condivisione, anche questo orientamento non può essere totalmente condiviso. La Corte costituzionale ha in tal senso già affermato che le disposizioni del decreto di cui si parla non attengono alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni,  ma solamente al momento successivo del suo accertamento in concreto. Per la Consulta,  pertanto, il decreto non ha introdotto una franchigia o una soglia di risarcibilità del danno biologico, ma ha semplicemente dettato alcune norme, sicuramente più rigorose rispetto al passato, per quanto concerne l’accertamento dell’esistenza di postumi di natura micro permanente.

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