Non tutti i sinistri stradali per essere risarciti richiedono esami strumentali: può infatti essere sufficiente un accertamento del medico, come ricorda la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5820/2019.
Con l’ordinanza sopra accennata, gli Ermellini sono intervenuti sulla questione della risarcibilità delle microlesioni accertate mediante riscontro clinico o visivo, ma non accertati strumentalmente, ricordando come la legge preveda che il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2006 n. 209 è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.