Una delle novità più interessanti che il legislatore europeo sta apportando attraverso la nuova direttiva finanziaria MiFID II, è sicuramente legata alla figura dell’arbitro per le controversie finanziarie, inquadrato all’interno della necessità di riforma dei sistemi di risoluzione più efficace delle controversie.
In altri termini, uno degli obiettivi della normativa europea MiFID II è quello di garantire agli investitori procedure efficaci per la risoluzione delle controversie relative alla prestazione di servizi offerti dalle imprese di investimento.
Ebbene, i soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attività di vigilanza dovranno aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie che abbiano come controparti investitori diversi dai clienti professionali. Si tratta dell’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), per certi versi simile all’arbitro per le controversie legate ai servizi bancari, ma con competenze evidentemente diverse.
In particolar modo, l’Acf sarà un soggetto composto da un residente e da quattro membri, di cui tre (compreso il presidente) nominati direttamente dalla Consob, mentre gli altri due scelti dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale e dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
Stando a quanto previsto dal legislatore europeo, l’Acf avrà il compito e il potere di decidere sulle controversie legate alla violazione degli obblighi di informazione, di diligenza, di correttezza e di trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nell’esercizio
delle attività disciplinate nella parte II del Tuf, incluse le controversie transfrontaliere e quelle oggetto del regolamento Ue n. 524/2013. Possono essere sottoposte all’Arbitro anche controversie che riguardano i gestori dei portali di equity crowdfunding.
Anche in questo caso è evidentemente prematuro cercare di capire in che modo verrà applicato in maniera efficiente il nuovo strumento. Non ci resta che attendere!